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Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nell’ambito di un procedimento di descrizione instaurato con ricorso da parte di una società operante nel settore della produzione e commercializzazione di componenti per l’automazione industriale pneumatica successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con il resistente, perito meccanico dipendente della medesima società.
La ricorrente lamentava che il dipende aveva operato una massiccia attività di download dal server della società verso i dispositivi aziendali in uso e verso dispositivi esterni personali, con contestuale cancellazione sia dei file, sia delle predette operazioni di download e copia. Tale attività di estrazione documentale avrebbe investito l’intero patrimonio riservato, tecnico e commerciale, della società.
Sulla base delle allegazioni della ricorrente e della documentazione prodotta con il ricorso, il Tribunale aveva pronunciato inaudita altera parte un provvedimento di descrizione dei documenti in formato digitale e cartaceo, rinvenibili nei locali in uso al resistente, purché inerenti ai segreti aziendali oggetto del procedimento.
La c.t.u. informatica, volta a selezionare, all’interno del materiale descritto, i documenti rilevanti sulla base delle allegazioni delle parti, rinveniva circa 900 file come pertinenti all’oggetto della controversia, tra i quali progetti e disegni CAD recanti il logo della società ricorrente.
All’esito dell’instaurazione del contraddittorio e dello svolgimento di c.t.u. informatica, il Tribunale confermava il decreto di descrizione emesso inaudita altera parte. Il Tribunale, inoltre, inibiva al resistente l’utilizzo, nell’ambito della documentazione presente su supporto elettronico oggetto di descrizione, dei progetti e disegni tecnici recanti il logo della società ricorrente nonché delle informazioni commerciali costituite dal listino prezzi, dati di vendita, analisi statistiche su costi e volumi dei prodotti commercializzati dalla ricorrente (ad eccezione delle informazioni tecniche, eventualmente contenute nei medesimi documenti, che attengono ad esperienze tecnico-industriali acquisite autonomamente dal resistente perché rientranti nel proprio patrimonio professionale ovvero facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore) e fissava la somma di € 1.000,00 a titolo di penale per ogni violazione del provvedimento di inibitoria.
Per accedere alla tutela dei segreti commerciali di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., le informazioni aziendali devono avere i requisiti di seguito puntualizzati: a) novità, in quanto l’informazione non deve essere generalmente nota ovvero agevolmente accessibile da terzi; b) valore economico, idoneo ad attribuire un vantaggio competitivo, che viene meno laddove l'informazione sia resa pubblica, con la precisazione che tale requisito presuppone l’effettuazione di uno sforzo economico per ottenere (ovvero duplicare) tali informazioni, c) segretezza, intesa come sottoposizione delle informazioni a misure ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico (es. password) e giuridico (es. non disclosure agreement), con la precisazione che la segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità, bensì presuppone che l’acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte del terzo non autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che non possono essere tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero in ragione di altre circostanze, a diffusione incontrollata o incontrollabile.
La parte interessata a ottenere la tutela dei segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e ss. c.p.i. è tenuta ad allegare puntualmente le caratteristiche del know-how per cui è lite e a provarne il possesso, producendo in giudizio, eventualmente in forma secretata, la documentazione in cui tale know-how (tecnico o commerciale) si è materializzato ovvero risulta custodito.
L’elenco dei clienti non è necessariamente un segreto commerciale suscettibile di essere tutelato ai sensi dell’art. 98 c.p.i., soprattutto laddove esso riguardi informazioni semplici, non oggetto di operazioni di profilatura da parte dell’impresa, informazioni consistenti nel nominativo del cliente e del suo contatto, ossia informazioni agevolmente accessibili a chiunque, non segrete, e pertanto non suscettibili di costituire oggetto di una riserva monopolistica.
Ai fini della sussistenza del requisito della segretezza a cui devono essere sottoposte le informazioni aziendali per accedere alla tutela di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i., non si ritiene sufficiente la protezione tramite username e password, ma sono necessari ulteriori presidi, anche di carattere giuridico, come ad esempio il regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, disponendo l’instaurazione entro i termini di legge della causa di merito e rimettendo all’esito della stessa la regolamentazione delle spese.