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Tribunale di Brescia
Decisione resa all’esito del giudizio promosso dal datore di lavoro con ricorso in opposizione all’ordinanza sommaria che accoglieva parzialmente la domanda del lavoratore. Quest’ultimo, licenziato in occasione della chiusura del punto vendita a cui era assegnato, sosteneva che il datore di lavoro non avesse dimostrato l’impossibilità di adibirlo anche a mansioni diverse presso altri punti vendita o, comunque, di reperire un altro posto confacente al proprio profilo professionale.
Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 l. n. 604 del 1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore. L’onere probatorio in ordine alla sussistenza di questi presupposti è a carico del datore di lavoro, che può assolverlo anche mediante ricorso a presunzioni, restando escluso che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass. sez. Lav., n. 24882/2017).
A differenza di quanto previsto nell’ipotesi di licenziamento per riduzione di personale con mansioni omogenee e fungibili, in caso di licenziamento per soppressione di una unità produttiva, sul datore di lavoro grava unicamente l’obbligo di repechage, dovendo egli dimostrare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore presso altri punti vendita della società (cfr. sul tema ex multis Cass. Sez. Lav, Sentenza 30 agosto 2018, n. 21438).
Il fatto che nel punto vendita della società datrice, destinato alla chiusura, operi del personale esterno facente capo ad una diversa società, esclude che l’obbligo di repechage cui è tenuto il datore di lavoro debba estendersi a quest’ultima società, trattandosi di un soggetto giuridico distinto.
Il Tribunale ha accolto il ricorso.