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Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da un datore di lavoro che ha proposto opposizione avverso l’ordinanza di accoglimento dell’impugnazione del licenziamento intimato al lavoratore.
Nel dettaglio, la società esponeva di avere assunto il dipendente per la posizione di impiegato fatturista addetto al controllo di magazzino e precisava di averlo licenziato per giustificato motivo oggettivo, dopo che il medico competente aveva attestato la presenza di limitazioni incompatibili con lo svolgimento di attività di carico e di scarico della merce.
Parte opponente rappresentava, peraltro, che il Tribunale aveva accolto il ricorso di controparte, avendo ritenuto che il recesso datoriale fosse discriminatorio in quanto intimato in ragione della disabilità del prestatore, con conseguente diritto di quest’ultimo ad essere reintegrato nell’originario posto di lavoro e con condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 18, co. 2, l. 300/1970.

La Massima

In tema di licenziamento discriminatorio, il lavoratore deve provare il fattore di rischio, il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, deducendo una correlazione significativa fra questi elementi che rende plausibile la discriminazione; il datore di lavoro deve invece dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio che si fosse trovato nella stessa posizione (cfr. Cass. n. 14206/13 coerente con le indicazioni espresse dalla Corte di Giustizia 17.7.08, C-303/06 Colemann, 10.7.08 C-54/07 Feryn, 16.7.15 C- 83/14 Chez; Cass., sez. lav., 27.9.2018, n. 23338).

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 4 giugno 2020