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Corte di Appello di Brescia
Nel caso di specie il lavoratore era stato licenziato per essersi assentato nell’ultimo triennio lavorativo per 366 giorni superando il periodo di conservazione del posto di lavoro previsto in 365 giorni.
Ai fini del calcolo del periodo di comporto, sussiste presunzione di continuità della malattia, per cui è necessario conteggiare anche i giorni festivi o, comunque, non lavorativi, le domeniche e le festività cadenti nel periodo di assenza per malattia indicato nel certificato medico. Tale presunzione di continuità non opera per le festività ed i giorni non lavorativi che cadono nella diversa ipotesi di certificati in sequenza (cioè le assenze intermedie tra un certificato e l’altro, cc.dd. “giorni a cavallo” tra due periodi di malattia). La circostanza che si sia in presenza di una ricaduta non è idonea a dimostrare, in assenza di altri elementi, che il lavoratore, nei giorni immediatamente precedenti, fosse in condizione di rendere in concreto la prestazione lavorativa (conf. Cass. nn. 24027/16, 21385/04).
Il Collegio ha rigettato la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto e della conseguente domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.