Home > Diritto delle imprese > Contratti bancari e finanziari > Contratto di leasing > Tasso sostitutivo ex art. 117 del d.lgs. 385/1993
Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo promosso da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice, avverso l’ordinanza che ha disposto il rilascio dell’immobile alla medesima concesso in godimento a seguito della risoluzione del contratto di leasing.
In tema di contratto di leasing, il ricorso al tasso sostitutivo ex art. 117 del d.lgs. 385/1993 trova applicazione nelle ipotesi, invero eccezionali, in cui non sia assolutamente determinabile il tasso di interesse del rapporto, situazione che non ricorre nel caso in cui il corrispettivo del rapporto e le altre condizioni economiche sono illustrate chiaramente nel frontespizio del contratto.
In tema di contratto di leasing, sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il testo del contratto riporti il “tasso leasing”, mentre il t.a.e.g. va indicato solo se la parte utilizzatrice gode della disciplina di favore riservata ai consumatori; inoltre, eventuali difformità tra il tasso di leasing e quello in concreto praticato non rappresentano vizi idonei a incidere sulla validità del contratto.
Il Tribunale ha rigettato il reclamo.