Home > Diritto del lavoro > Infortunio sul lavoro > Esclusione della responsabilità del datore di lavoro
Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal lavoratore con cui conveniva in giudizio l’impresa datrice di lavoro deducendo che: (i) era stato assunto dalla resistente come operaio; (ii) durante le operazioni di collaudo di un carro ponte (con il quale veniva sollevata una pressa a pavimento), mentre stava posizionando un legno di appoggio sotto la pressa stessa, il datore di lavoro – il quale manovrava il carro ponte mediante l’apposita pulsantiera – aveva abbassato improvvisamente la pressa, causandogli lo schiacciamento del dito pollice della mano destra; (iii) che, a causa dello schiacciamento, aveva riportato gravi lesioni personali; (iv) l’INAIL – qualificato il sinistro occorso al ricorrente come infortunio sul lavoro ed accertata l’esistenza di un’invalidità permanente – aveva quantificato la menomazione dell’integrità psicofisica e riconosciuto, in suo favore, una rendita annua; (v) l’impresa era responsabile delle lesioni ai sensi dell’art. 2087 c.c., per non avere adottato tutte le misure preventive necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori e per avere violato, in particolare, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 prescritte in materia di sicurezza sul lavoro; (vi) la società andava condannata a risarcire il danno non patrimoniale temporaneo e permanente, oltre in uno con il pregiudizio derivante dalla perdita della capacità lavorativa generica, da liquidarsi in via equitativa, detraendo quanto già percepito dall’INAIL.
Il ricorrente chiedeva: (i) di accertare la responsabilità della convenuta rispetto alla causazione dell’infortunio, ai sensi dell’art. 2087 c.c.; e (ii) di condannare la società a risarcirgli il danno differenziale.
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro va esclusa solo nei casi in cui il comportamento abnorme del lavoratore sia di per sé solo sufficiente a determinare l’evento, richiedendo una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (conf. Cass. n. 16253/2004).
Il Tribunale ha accolto le domande del ricorrente.