Home > Diritto del lavoro > Infortunio sul lavoro > Esclusione della responsabilità del datore di lavoro

Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal lavoratore contro il datore di lavoro e la società committente per l’accertamento della responsabilità solidale esclusiva dei convenuti nella causazione dell’infortunio occorsogli e, per l’effetto, condannarli in solido a risarcire al medesimo i danni subiti.
Sul piano fattuale, il ricorrente esponeva che, durante il periodo di prova come operaio edile presso il datore di lavoro, in occasione dell’esecuzione di lavori commissionati dalla società committente, era stato invitato a salire sul tetto dell’immobile oggetto dei lavori e mentre si trovava sulla copertura priva di misure di sicurezza improvvisamente una parte era ceduta ed egli era precipitato a terra.

La Massima

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro va esclusa solo nei casi in cui il comportamento abnorme del lavoratore sia di per sé solo sufficiente a determinare l’evento, richiedendo una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza della condotta del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere (conf. Cass. n. 16253/2004).

La Decisione

Il Tribunale ha accolto le domande del ricorrente.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 21 novembre 2019