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SE le operazioni contestate agli amministratori sono caratterizzate da un conflitto di interessi e sono qualificabili come “operazioni personali” (in quanto aventi per oggetto e per effetto quello di mettere a disposizione dei soci e degli amministratori, o comunque di soggetti a loro correlati in quanto familiari o titolari di cariche all’interno di società del gruppo, beni aziendali per finalità personali)
ALLORA spetta agli amministratori provare la congruità di dette operazioni, stante una presunzione semplice di iniquità delle condizioni praticate.