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Azione di responsabilità a favore dei creditori sociali

Predizione

SE il curatore fallimentare agisce ai sensi dell’art. 146, co. 2, l. fall.

ALLORA può esercitare l’azione a favore della società e quella a favore dei creditori sociali anche separatamente.

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Predizione

SE viene eccepita la prescrizione

ALLORA il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità a favore dei creditori sociali (esercitata dal curatore fallimentare): - decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori medesimi, dell’insufficienza patrimoniale della società; - inizia a decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento, salvo prova contraria a carico degli amministratori.

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