Home > Diritto delle imprese > Società > Responsabilità dei componenti degli organi sociali > Società a responsabilità limitata > Responsabilità degli organi sociali > Azioni di responsabilità del curatore fallimentare > Azione di responsabilità a favore dei creditori sociali
SE il curatore fallimentare agisce ai sensi dell’art. 146, co. 2, l. fall.
ALLORA può esercitare l’azione a favore della società e quella a favore dei creditori sociali anche separatamente.
SE viene eccepita la prescrizione
ALLORA il termine di prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità a favore dei creditori sociali (esercitata dal curatore fallimentare): - decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori medesimi, dell’insufficienza patrimoniale della società; - inizia a decorrere dalla data di dichiarazione del fallimento, salvo prova contraria a carico degli amministratori.