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SE risulta che il danno non patrimoniale e patrimoniale calcolato secondo gli ordinari criteri civilistici sia maggiore delle indennità già percepite dal lavoratore infortunato per lo stesso titolo
ALLORA deve ritenersi ammissibile il risarcimento del danno c.d. differenziale inteso come la parte di risarcimento che eccede l’importo dell’indennizzo coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL
SE risulta che il danno non patrimoniale e patrimoniale calcolato secondo gli ordinari criteri civilistici sia maggiore delle indennità già percepite dal lavoratore infortunato per lo stesso titolo
ALLORA deve ritenersi ammissibile il risarcimento del danno c.d. differenziale inteso come la parte di risarcimento che eccede l’importo dell’indennizzo coperto dall’assicurazione obbligatoria INAIL