Home > Diritto delle imprese > Diritto industriale e della concorrenza > Sviamento di clientela > Disconoscimento del messaggio di posta elettronica
SE la parte contro cui il messaggio di posta elettronica è prodotto intende disconoscerne il contenuto
ALLORA tale disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.