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Delega al liquidatore per l’acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.

Predizione

SE la delega al liquidatore per l’acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c. non è motivata

ALLORA il conferimento della delega non è giustificato.

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