Home > Diritto delle imprese > Società > Invalidità (nullità e annullabilità) delle deliberazioni sociali > Società per azioni > Fase di liquidazione > Iscrizione di deliberazioni societarie nel Registro delle Imprese > Controllo di legittimità spettante al notaio ex art. 2436 c.c. > Delega al liquidatore per l’acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.
SE la delega al liquidatore per l’acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c. non è motivata
ALLORA il conferimento della delega non è giustificato.