Home > Diritto delle imprese > Contratti bancari e finanziari > Contratto di assicurazione > Condotta illecita dell’agente assicurativo > Responsabilità della Compagnia di assicurazioni
SE sussiste un rapporto di occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall’agente assicurativo, anche se privo del potere di rappresentanza, e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente
ALLORA è applicabile il principio generale della responsabilità solidale della compagnia assicurativa ex art. 2049 c.c.