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SE la fideiussione è stata rilasciata a garanzia di un finanziamento contestualmente erogato, e perciò per obbligazione ben individuata e presente,
ALLORA non si tratta di fideiussione per obbligazione futura.
SE un contratto di finanziamento è invalido
ALLORA al garante, come al debitore principale, non si può chiedere l’adempimento di pattuizioni invalide, mentre permane intatto, per il mutuatario, l’obbligo della restituzione della somma ricevuta a prestito e, per il fideiussore, l’obbligo di garantire detta obbligazione.