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SE il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata
ALLORA il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero, ai sensi dell’art. 1819 c.c.
SE
- vi è inadempimento del debitore
- è stata prevista una specifica clausola contrattuale
ALLORA l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.