Home > Diritto delle imprese > Società > Responsabilità dei componenti degli organi sociali > Società a responsabilità limitata in liquidazione > Mancata richiesta ai soci del versamento del residuo capitale sottoscritto > Responsabilità degli amministratori
SE l’addebito all’amministratore unico consiste nel non aver richiesto ed ottenuto dai soci il versamento delle quote residue di capitale sociale
ALLORA l’unica replica utile è quella costituita dalla dimostrata sollecitazione in tal senso e dall’avvenuto versamento, a quello e non ad altro titolo, delle somme di danaro ancora dovute dai soci alla società, non potendo l’amministratore sottrarsi alla responsabilità attribuendo l’imputazione all’operato di dipendenti o collaboratori, sia perché l’amministratore risponde anche dell’operato di questi, sia perché tra gli oneri di diligenza a suo carico rientra certamente anche quello di controllare l’operato dei suoi collaboratori, soprattutto in quanto relativo ad operazioni riconducibili, in ultima istanza, all’amministratore stesso.