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SE si verificano illeciti consistenti nella generica violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, quale quello di obbedienza, come nel caso della insubordinazione,
ALLORA la sanzione applicabile di volta in volta dipende dalla gravità della violazione concreta, valutata anche in relazione all’intensità dell’elemento soggettivo e al peso del pregiudizio subito dal datore di lavoro.