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Corte di Appello di Brescia
Il principio è stato espresso in ipotesi di reclamo ex art. 1, comma 58, l. 92/2012, c.d. “Legge Fornero”, promosso dal datore di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di accoglimento dell’opposizione del lavoratore contro l’ordinanza che aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro.
Con la sentenza appellata, in particolare, il Tribunale aveva accolto l’opposizione del lavoratore e annullato il licenziamento, condannando il datore di lavoro resistente a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro per l’insussistenza degli addebiti disciplinari attribuiti al dipendente.
Nel caso di illeciti consistenti nella generica violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, quale quello di obbedienza, violazione che si può declinare nelle più svariate forme concrete, come nel caso della insubordinazione, la sanzione applicabile di volta in volta dipende dalla gravità della violazione concreta, valutata anche in relazione all’intensità dell’elemento soggettivo e al peso del pregiudizio subito dal datore di lavoro.
Nel caso in cui il licenziamento disciplinare risulti fondato sulla condotta consistente nell’insubordinazione del lavoratore, laddove tale condotta risulti sussistente in concreto, pur non risultando di gravità tale da giustificare la sanzione del licenziamento, il lavoratore non ha diritto alla tutela reintegratoria, ma soltanto ad un’indennità risarcitoria.
La Corte d’Appello ha parzialmente accolto il reclamo.