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SE il grave nocumento morale o materiale al datore di lavoro è parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso
ALLORA occorre accertarne la sussistenza nel caso concreto, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, dovendosi ritenere, in caso contrario, il licenziamento intimato al lavoratore illegittimo.