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Corte di Appello di Brescia

Il Caso

Il principio è stato espresso in ipotesi di reclamo ex art. 1, comma 58, l. 92/2012, c.d. “Legge Fornero”, promosso dal datore di lavoro avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione contro l’ordinanza che aveva accolto l’impugnazione del licenziamento disciplinare del lavoratore e ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro.
A fondamento della predetta decisione, il Tribunale affermava che il lavoratore aveva agito in buona fede e non, come affermato dal datore di lavoro, al fine di danneggiare il datore di lavoro medesimo.

La Massima

Qualora il grave nocumento morale o materiale è parte integrante della fattispecie prevista dalle parti sociali come giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa sussistenza, quale elemento costitutivo che osta alla prosecuzione del rapporto di lavoro, restando preclusa, in caso contrario, la sussunzione del caso concreto nell’estratta previsione della contrattazione collettiva (conf. Cass. 23602/2018 e Cass. 20545/2015). Da ciò ne consegue che laddove, nel caso concreto, difetti il nocumento materiale o morale al datore di lavoro, il licenziamento intimato al lavoratore è illegittimo.

La Decisione

La Corte d’Appello ha respinto il reclamo.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 17 gennaio 2020, n. 18