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Onere della prova

Predizione

SE all’esito della violazione del brevetto d’invenzione è richiesta l’inibizione della condotta illecita

ALLORA l’onere della prova della condotta spetta al richiedente, dovendosi applicare la regola sulla ripartizione dell’onere della prova prevista dall’art. 121 c.p.i. (ai sensi del quale «incombe in ogni caso a chi impugna il titolo»), non essendovi alcun dato normativo o sistematico che possa portare a diversa conclusione.

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