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Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza buona fede (artt. 2104-2105 c.c.)

Predizione

SE la dipendente, pur godendo della massima fiducia nel controllo capillare sulle operazioni commerciali dell’impresa, omette di effettuare i controlli necessari per il corretto svolgimento delle mansioni affidatele

ALLORA è legittimo il suo licenziamento disciplinare. Sanzione massima comminabile immediatamente in caso di condotta lesiva del vincolo di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore (assenza di c.d. preavviso).

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