Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento disciplinare per giusta causa > Comportamento fraudolento del lavoratore > Onere della prova per il lavoratore > Violazione degli obblighi contrattuali di diligenza buona fede (artt. 2104-2105 c.c.)
Corte di Appello di Brescia
Nel caso di specie la responsabile amministrativa di una società aveva alterato deliberatamente i report forniti dall’amministrazione e, all’insaputa della direzione, creava, modificava e/o alterava la documentazione allegata alle fatture di trasporto inserendo numerosi trasporti mai effettuati solo apparentemente esposti alle tariffe concordate dalla datrice di lavoro con i corrieri.
La giusta causa del licenziamento può consistere anche nella mera omissione degli obblighi di controllo formanti oggetto delle mansioni assegnate al prestatore di lavoro, tanto più se il lavoratore godeva della massima fiducia nel controllo capillare sulle operazioni commerciali dell’impresa. In presenza di una tale condotta omissiva, di per sé idonea a configurare un inadempimento gravissimo, non è richiesta né la verifica, da parte del Giudice, della proporzionalità tra la condotta e la sanzione, né l’allegazione, da parte del datore di lavoro, della condotta positiva, alternativa al comportamento di controllo tenuta dal lavoratore.
Il Collegio ha rigettato la domanda di dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato all’appellante per tardività e genericità della contestazione.