Home > Diritto del lavoro > Infortunio sul lavoro > Violazione delle tutele sul lavoro (art. 2087 c.c.)

Corte di Appello di Brescia

Il Caso

Nel caso di specie il lavoratore, si infortunava mentre rimuoveva il carter di protezione della smerigliatrice (c.d. mola) indispensabile per compiere il lavoro affidatogli e il disco rotante (la mola) si frantumava proiettando pezzi contro la mano destra che restava gravemente ferita. Nonostante il lavoratore sia stato dichiarato decaduto dalla domanda volta ad ottenere la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Committente, né il datore di lavoro né il committente hanno dimostrato l’assolvimento dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.

La Massima

In ipotesi di appalto lecito, il committente, nella cui disponibilità permane l’ambiente di lavoro, ha l’onere (ai sensi degli artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. n. 626/1994, quest’ultimo applicabile “ratione temporis”) di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice (segnatamente: fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio; predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti; cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata) (conf. Cass. nn. 798/2017, n. 21694/2011, n. 19494/2009). L’obbligo di predisporre misure di sicurezza idonee alla tutela dei propri lavoratori risulta tanto più stringente laddove l’attività appaltata risulta caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi. In caso di infortunio sul lavoro, trova, dunque, applicazione la stessa regola probatoria propria della responsabilità contrattuale con onere a carico della committente di dimostrare l’assolvimento dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c.

La Decisione

Il Collegio: - ha rigettato la domanda di dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore appellante e la Committente per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 32 l. n. 183/2010; - ha accolto la domanda di accertamento della responsabilità in solido della Committente con l’appaltatore ex artt. 2087 c.c. e 7 d.lgs. n. 626/1994.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 15 novembre 2018, n. 400