Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento per giustificato motivo oggettivo > Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare > Lavoratori infungibili
Corte di Appello di Brescia
Il principio è stato espresso in ipotesi di reclamo ex art. 1, comma 58, l. 92/2012, c.d. “Legge Fornero”, promosso dal datore di lavoro avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto parzialmente l’opposizione promossa dal medesimo reclamante all’ordinanza che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore.
A fondamento della predetta decisione, il Tribunale aveva dichiarato la legittimità del licenziamento affermando la fungibilità dei lavoratori impiegati.
La scelta del datore di lavoro di mantenere in forza il lavoratore di livello più alto appare giustificata, potendo un lavoratore più qualificato garantire sia le attività lavorative più complesse sia quelle più semplici, con conseguente irrilevanza di ogni questione in tema di comparazione tra lavoratori fungibili e di criteri da osservare nella scelta.
L’infungibilità dei lavoratori può essere desunta dall’inquadramento più elevato, dalla maggiore qualificazione e dalla valutazione complessiva circa le qualità del lavoratore.
La Corte d’Appello ha accolto il reclamo.