Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento per giustificato motivo oggettivo > Soppressione della mansione > Legittimità del licenziamento
Corte di Appello di Brescia
Il principio è stato espresso in ipotesi di ricorso in appello promosso dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto giustificato il licenziamento intimato dal datore di lavoro.
In particolare, nella predetta decisione, il Tribunale aveva ritenuto giustificato il licenziamento avendo accertato la sussistenza di una pluralità di ragioni, quali: lo stato di sofferenza economica della società, la riduzione del personale impiegatizio contestualmente al licenziamento, l’insussistenza di successive assunzioni e la distribuzione delle mansioni in precedenza svolte dal ricorrente tra altri lavoratori.
La “giustificatezza” del licenziamento non deve necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa la prosecuzione, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con quello di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost., che verrebbe realmente negata ove si impedisse all’imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrare ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell’impresa (conf. Cass. 27197/2006). Pertanto deve ritenersi legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro in caso di soppressione della posizione per la provata e non arbitraria necessità di riduzione e riorganizzazione del personale.
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello.