Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento per giustificato motivo oggettivo > Illegittimità del licenziamento > Ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro
Corte di Appello di Brescia
Il principio è stato espresso in ipotesi di ricorso in appello promosso dal datore di lavoro avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione promossa dall’appellante averso il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per il pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno in cui era stato reintegrato nel posto di lavoro ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori al giorno in cui aveva esercitato l’opzione per l’indennità sostitutiva del preavviso.
A fondamento della predetta decisione, il Tribunale affermava che l’opponente non aveva provato di aver invitato il lavoratore a riprendere il servizio, avendo il medesimo soltanto rivolto un invito al lavoratore a presentarsi alla visita medica propedeutica alla reintegrazione.
Nel caso di accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore subordinato, l’ottemperanza dell’obbligo di reintegrazione ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori richiede che il datore di lavoro comunichi al lavoratore, pur senza forme solenni, un invito concreto e specifico a rientrare in azienda nel luogo e nelle mansioni originarie ovvero in altre se ricorrano comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, non essendo sufficiente la manifestazione di una generica disponibilità del datore di lavoro a dare esecuzione al provvedimento di reintegra (conf. Cass. n. 26519/2013 e Cass. 7448/1998). In particolare, ai fini dell’adempimento del datore di lavoro all’ordine del giudice, non è sufficiente l’invito rivolto al lavoratore a presentarsi alla visita medica propedeutica alla reintegrazione.
La Corte d’Appello ha rigettato l’appello.