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Corte di Appello di Brescia
Principi espressi a seguito del reclamo presentato dalla società datrice di lavoro che sosteneva la legittimità del licenziamento sulla base dell’obiettivo di riorganizzazione aziendale perseguito con la soppressione del posto di lavoro risultato in esubero e l’insussistenza della natura ritorsiva del licenziamento.
L’allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall’onere di provare, ex art. 5 della l. n. 604 del 1966, l’esistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo del recesso e solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita incombe sul lavoratore l’onere di dimostrare l’illiceità del motivo unico e determinante del recesso (v. Cass. 26035/18).
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost. (v. Cass. 10699/17; nello stesso senso Cass. 25201/16); il giudice, mentre non può sindacare la scelta di sopprimere il posto, deve però accertare che la soppressione sia reale e che corrisponda ad una scelta datoriale che, benché non sindacabile, sia però effettiva e non simulata (in tal senso, v. anche Cass. 24882/17).
Il carattere ritorsivo del licenziamento illegittimo si desume da una serie di gravi e concordanti elementi presuntivi; in particolare, viene in rilievo la tempistica e il comportamento complessivo con cui la società ha proceduto al licenziamento.
La Corte d’Appello ha respinto il reclamo.