Home > Diritto del lavoro > Infortunio sul lavoro > Qualificazione del vincolo contrattuale > Violazione delle tutele sul lavoro (art. 2087 c.c.)

Corte di Appello di Brescia

Il Caso

Nel caso di specie il dipendente era stato inviato ad operare in quota ed era caduto dall’alto del ponteggio utilizzato perché, in corrispondenza del castello di tiro, lo stesso ponteggio non era dotato di alcuna protezione contro le cadute verso l’interno dell’edificio in costruzione, e anche perché la passerella che esisteva nello stesso punto era stata realizzata con semplici assi di legno appoggiate alla struttura.

La Massima

La responsabilità del committente nei confronti dei terzi si configura quando: (i) il fatto lesivo è stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente (conf. Cass. nn. 2745/1999, 4361/2005); (ii) si evince una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa priva delle necessarie capacità tecniche; (iii) ricorrono i presupposti dell’art. 2043 c.c. (conf. Cass. nn. 11757/2011, 15185/2004). Gli stessi principi si applicano nel rapporto di subappalto tra appaltatore (c.d. subcommittente) e subappaltatore. La solidarietà tra committente e datore di lavoro, appaltatore/subappaltatore si fonda sul rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri che prevedono in capo a colui, nella cui disponibilità permane l’ambiente di lavoro, l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, consistenti nell’informazione adeguata ai singoli lavoratori e, in generale, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo. Da ciò discende che il comportamento omissione del lavoratore in ordine all’avvalersi delle predette cautele non è, di per sé, idoneo ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro (conf. Cass. nn. 14207/2013, 19081/2013, 21694 /2011).

La Decisione

Il Collegio ha rigettato: -la domanda di parziale riforma della sentenza impugnata con riferimento al capo in cui accertava la responsabilità dell’appaltatore in via solidale con il subappaltatore; - la domanda di accertamento del concorso di colpa dell’infortunato.


Corte di Appello di Brescia
Sentenza del 1 marzo 2018, n. 91