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Tribunale di Brescia

Il Caso

Principio espresso nel contesto di un’azione in cui l’investitore invocava la nullità dei contratti stipulati con l’intermediario finanziario per omessa menzione della facoltà di recesso ex art. 30, 7° co., T.U.F.

La Massima

La nullità degli ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti ad un intermediario finanziario comporta l’obbligo restitutorio in capo all’intermediario finanziario di tutte le somme versate, al netto di quanto conseguito in sede di disinvestimento di detti strumenti.

La Decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda degli attori.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 12 febbraio 2020