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Tribunale di Brescia
Principio espresso nel contesto di un’azione in cui l’investitore invocava la nullità dei contratti stipulati con l’intermediario finanziario per omessa menzione della facoltà di recesso ex art. 30, 7° co., T.U.F.
La nullità degli ordini di acquisto di strumenti finanziari impartiti ad un intermediario finanziario comporta l’obbligo restitutorio in capo all’intermediario finanziario di tutte le somme versate, al netto di quanto conseguito in sede di disinvestimento di detti strumenti.
Il Tribunale ha accolto la domanda degli attori.