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Tribunale di Brescia

Il Caso

Principio espresso nel contesto di una azione per danni proposta da un investitore nei confronti di un intermediario finanziario per il collocamento di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina.

La Massima

Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale sofferto dall’investitore per effetto della vendita di strumenti finanziari da parte di un intermediario finanziario che abbia violato gli obblighi informativi ex art. 21 T.U.F., il corretto parametro da assumersi è il valore che gli strumenti finanziari in questione avevano al tempo in cui sarebbe stato possibile dismetterli tempestivamente e non invece il successivo momento in cui l’investitore discrezionalmente decideva di venderli, scommettendo così su un incremento del loro valore. L’intermediario non può dunque rispondere dell’ulteriore decremento di valore degli strumenti, essendo questo dovuto ad un comportamento colposo dell’investitore.

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato le istanze attoree.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 26 febbraio 2020