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Tribunale di Brescia
Principio espresso nel contesto di una azione per danni proposta da un investitore nei confronti di un intermediario finanziario per il collocamento di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina.
Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale sofferto dall’investitore per effetto della vendita di strumenti finanziari da parte di un intermediario finanziario che abbia violato gli obblighi informativi ex art. 21 T.U.F., il corretto parametro da assumersi è il valore che gli strumenti finanziari in questione avevano al tempo in cui sarebbe stato possibile dismetterli tempestivamente e non invece il successivo momento in cui l’investitore discrezionalmente decideva di venderli, scommettendo così su un incremento del loro valore. L’intermediario non può dunque rispondere dell’ulteriore decremento di valore degli strumenti, essendo questo dovuto ad un comportamento colposo dell’investitore.
Il Tribunale ha rigettato le istanze attoree.