Home > Diritto delle imprese > Contratti bancari e finanziari > Contratto di franchising > Risarcimento per la violazione degli obblighi di collaborazione tra affiliati
Tribunale di Brescia
Principio espresso nel contesto di un’azione di risarcimento danni per inadempimento delle pattuizioni previste in un contratto di franchising relative a obblighi di collaborazione e di non concorrenza in capo agli affiliati.
L’azione risarcitoria ex art. 1218 c.c. per violazione degli obblighi di non concorrenza tra affiliati previsti in un contratto di franchising non può essere esperita “orizzontalmente” (tra affiliati) ma solo “verticalmente” tra affiliante ed affiliati.
Il Tribunale ha rigettato le domande attoree.