Home > Diritto delle imprese > Diritto industriale e della concorrenza > Imitazione di aspetti esteriori > Cessazione della condotta prima del deposito del ricorso > Presupposti per il sequestro

Tribunale di Brescia

Il Caso

Principio espresso nel contesto di una domanda cautelare volta all’ottenimento di un sequestro ex art. 129 c.p.i. di prodotti e informazioni commerciali per violazione della disciplina in tema di imitazione servile di marchi di forma, appropriazione di pregi e storno di clientela.

La Massima

La prova della cessazione della commercializzazione di prodotto contraffatto in data anteriore al deposito del ricorso cautelare per l’ottenimento del sequestro ex art. 129 c.p.i. è circostanza che porta ad escludere l’attualità dell’interesse al detto provvedimento.

Non integra l’illecito dello storno di clientela il contatto con un cliente del concorrente che non sia conseguenza del trasferimento da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente di un complesso di informazioni aziendali tali da superare la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e da configurare così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato le domande formulate da parte ricorrente.


Tribunale di Brescia
Ordinanza del 14 gennaio 2020