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Corte di Appello di Brescia
Nel caso di specie, il contribuente era un socio accomandatario di s.a.s. che nonostante la delega delle attività d’impresa a collaboratori, anche esterni, esercitava, comunque, il coordinamento, la direzione e la supervisione delle attività operative proprie dell’oggetto dell’esercizio di impresa soddisfacendo, in tal modo, il requisito soggettivo previsto dall’art. 1, co. 203, lett c), l. n. 662/1996, che implica l’iscrizione alla gestione commercianti.
In materia di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commercianti, il socio accomandatario di una s.a.s., nonostante la delega delle attività d’impresa a collaboratori, anche esterni, esercita, comunque, il coordinamento, la direzione e la supervisione delle attività operative proprie dell’oggetto dell’esercizio di impresa e soddisfa, in tal modo, il requisito soggettivo previsto dall’art. 1, co. 203, lett c), l. n. 662/1996, che implica la sua iscrizione alla gestione commercianti.
Il Collegio ha accolto la domanda dell’INPS di condanna di Tizio al pagamento dei contributi e delle sanzioni dovuti alla gestione commercianti.