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Corte di Appello di Brescia
Nel caso di specie il socio e amministratore unico di società svolgeva la tipica attività di gestione d’impresa attraverso le operazioni materiali e le attività giuridiche proprie di chi provvede alla conduzione e gestione dell’azienda, in particolare occupandosi del coordinamento e della direzione dei dipendenti nonché della supervisione dell’attività commerciale.
In materia di iscrizione alla gestione separata degli esercenti attività commerciali, soddisfa il requisito soggettivo previsto dall’art. 1, co. 203, lett. c), l. n. 662/1996 (ossia la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) l’amministratore di una società che svolge la tipica attività di gestione d’impresa attraverso le operazioni materiali e le attività giuridiche proprie di chi provvede alla conduzione e gestione dell’impresa, in particolare occupandosi del coordinamento e della direzione dei dipendenti nonché della supervisione dell’attività commerciale; attività operative, queste, che manifestano il concreto esercizio dell’impresa. La partecipazione costante e temporalmente rilevante dell’amministratore all’attività operativa dell’impresa, senza svolgere altre attività lavorative, dimostra una partecipazione personale al lavoro caratterizzata da abitualità e prevalenza tale da giustificare l’iscrizione alla gestione commercianti.
Il Collegio, conformemente alla sentenza emessa dal Giudice di prime cure, rigetta la domanda di accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.