Home > Diritto del lavoro > Contributi > Omissione contributiva > Omissione contributiva del committente e dell'appaltatore
Corte di Appello di Brescia
Nel caso di specie il committente era stato condannato in solido con il datore di lavoro appaltatore per il mancato pagamento, da parte di quest’ultimo, dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori impiegati nell’appalto.
Ai fini dell’escussione previdenziale dei contributi non versati, l’INPS gode, sulla base dell’autonomia del rapporto previdenziale, di diritto autonomo rispetto a quello privato fra lavoratori, datori e committenti di questi ultimi. L’Istituto, dunque, può far valere in qualità di soggetto autonomo un diritto altrettanto autonomo (per fonte, causa, soggetti e contenuto differente da quello del pur connesso rapporto di lavoro), sottratto al giudicato intervenuto fra lavoratore e datore di lavoro e restando legittimato in modo autonomo all’accertamento del proprio diritto (conf. Cass. nn. 18809/2018, 996/2007). Ne consegue che il termine biennale previsto dall’art. 29 co. 2, D. Lgs. 276/03 per l’esercizio dell’azione non opera nei confronti dell’INPS. Nel caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi previdenziali, il datore di lavoro deve versare somme aggiuntive (cc.dd. sanzioni civili) che si apprezzano, con presunzione assoluta, siccome conseguenza automatica dell’inadempimento o del suo ritardo e misurano il danno cagionato all’ente previdenziale. Per escludere o ridurre siffatto obbligo non è consentita alcuna indagine sull’elemento soggettivo del debitore della contribuzione (conf. Cass. sentenze nn. 15067/08, 2758/2006, 17650/2003, 8644/ 2000, 8324/2000, 5088/2000, n. 2689/1995). Le sanzioni civili, a differenza delle sanzioni amministrative che hanno carattere personale, in quanto “conseguenze automatiche sul piano strettamente patrimoniale dell’inadempimento dell’obbligazione contributiva” sono obbligazioni di natura civile e, pertanto, si trasmettono agli eredi (conf. Cass., Sez. Un., n. 5076/2015, C. Cost. n. 254/2014, Cass. nn.14475/2009, 15067/2008).
Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, ritenuto infondata l’eccezione di decadenza biennale dalle pretese contributive INPS ai sensi dell’art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003.