Home > Diritto delle imprese > Società > Responsabilità dei componenti degli organi sociali > Società per azioni > Cancellazione della società e omesso deposito del bilancio (di esercizio e) di liquidazione > Responsabilità del liquidatore ex art. 2394 c.c.

Tribunale di Brescia

Il Caso

Principi espressi in ipotesi di accoglimento di un’azione esperita nei confronti del socio unico ex amministratore e liquidatore per ottenere il risarcimento del danno patito per la definitiva perdita del credito. In particolare, la società attrice aveva provveduto inizialmente a chiedere in via bonaria alla società debitrice il pagamento della somma dovuta, avendo poi appreso che la società era stata posta in liquidazione volontaria e successivamente cancellata dal Registro delle Imprese, ha richiesto il pagamento del danno al liquidatore della società, in assenza di giustificazioni dello stesso in ordine alla cancellazione della società nonostante risultasse dall’ultimo bilancio approvato un rilevante attivo patrimoniale e un consistente patrimonio netto positivo.

La Massima

Il mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi pregressi nonché quello di apertura della liquidazione, non consentendo di ricostruire in alcun modo le cause del depauperamento del patrimonio sociale, costituisce circostanza sufficiente a considerare integrata una condotta illecita del socio unico, amministratore unico e poi liquidatore della società, essendo ignota la sorte delle rilevanti attività risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

La Decisione

Il Tribunale ha condannato il convenuto al risarcimento del danno in favore della società.


Tribunale di Brescia
Sentenza dell’11 settembre 2020