Home > Diritto delle imprese > Società > Invalidità (nullità e annullabilità) delle deliberazioni sociali > Società per azioni > Impugnazione delle deliberazioni assembleari > Presupposti per la sospensione cautelare della deliberazione
Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo promosso contro l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. Per a sospensione della deliberazione assembleare. In particolare, la domanda di sospensione rigettata era stata proposta con atto di citazione recante l’intestazione “ricorso ex art. 700 c.p.c.”, che pur in concreto avendo tutti i requisiti dell’atto di citazione per impugnare le deliberazioni assembleari di cui all’art. 2378 c.c. risultava privo della produzione documentale dell’atto di citazione.
Nonostante l’art. 2378 c.c. consenta alla parte di depositare un atto di citazione contenente al proprio interno l’istanza cautelare, ovvero di depositare un ricorso unitamente all’atto di citazione, anche in copia; e nonostante sia generalmente ammessa la possibilità che il ricorso cautelare sia depositato successivamente all’introduzione della causa di merito, è essenziale che il fascicolo di causa contenga tanto l’atto di citazione (eventualmente in copia) quanto il ricorso, affinché il giudice designato per la trattazione della causa di merito possa disporre di tutti gli elementi informativi utili alla valutazione della domanda cautelare.
Il Tribunale ha rigettato il reclamo.