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Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nel procedimento di reclamo promosso da una società a responsabilità limitata avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso ex artt. 700 c.p.c. e 2598 c.c., volto ad ottenere: (i) l’inibitoria dell’utilizzo di materiale della società ricorrente da parte di altre concorrenti; (ii) l’inibitoria della commercializzazione e della pubblicizzazione di prodotti aventi le medesime caratteristiche di quelli della ricorrente; (iii) la distruzione del materiale promozionale, utilizzato dalle resistenti, frutto di riproduzione di quello della ricorrente; (iv) la previsione di una penale per ogni giorno di ritardo e per la violazione dell’inibitoria; (v) e, infine, la pubblicazione dell’ordinanza sui quotidiani nazionali ed esteri, nonché sul sito delle società resistenti.

La Massima

Concorre nell’inadempimento dell’obbligo di segretezza contrattualmente assunto la società che utilizzi impropriamente materiale nel possesso di altra ove vi sia coincidenza fisica tra i componenti del consiglio di amministrazione di quest’ultima e i collaboratori dell’altra. Il comprovato utilizzo del materiale e la coincidenza soggettiva fanno infatti presumere la cessione di materiale da parte di una nei confronti dell’altra. L’uso di cataloghi pubblicitari, codici alfanumerici e, all’interno degli stampati, di fotografie che ritraggono lo stabilimento e i dipendenti di altra società, costituiscono atti di concorrenza sleale per confusorietà ex art. 2598, n. 1), c.c. L’utilizzo della reference list di altra società costituisce atto di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2), c.c. Ai fini della tutela prevista all’art. 98 c.p.i., gli specifici requisiti indicati nella disposizione medesima devono essere integralmente allegati e provati, sicché anche l’assenza di uno solo di essi impedisce di sussumere i relativi fatti nell’alveo normativo del codice della proprietà industriale. Inoltre, il richiamo al requisito della segretezza, interpretato alla luce dei riferimenti contenuti nelle lettere a), b), c), va inteso come attinente in primo luogo alla novità delle informazioni. La perdita di clientela, rappresentando il tipico effetto dannoso dell’attività illecita, integra gli estremi del pregiudizio irreparabile ed irreversibile; l’irreparabilità del danno deriva dall’obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta e dall’impossibilità di addivenire nel futuro giudizio di merito ad una esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato all’immagine e agli interessi della società pregiudicata. La dichiarazione di volontà della società di stipulare un accordo di impegno, in assenza di impegno effettivo, quale, esemplarmente, la volontaria soggezione a penali concordate con la controparte, non vale ad escludere il pericolo di una successiva reiterazione di condotte illecite (conf. Trib. Milano 18.04.2011).

La Decisione

Il Tribunale, in accoglimento del reclamo: - ha inibito alle società resistenti l’utilizzo di materiale, anche pubblicitario, inerente l’attività della reclamante; - ha fissato la penalità da pagare da parte delle resistenti in solido per la violazione delle disposizioni di cui all’ordinanza e per ogni giorno di violazione avente carattere di illecito permanente; - ha ordinato la pubblicazione dell’intestazione e del dispositivo dell’ordinanza su testate di quotidiani nazionali e sul sito web delle resistenti.


Tribunale di Brescia
Ordinanza del 13 maggio 2016