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Tribunale di Brescia
Nel caso di specie, la ricorrente aveva proposto opposizione avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS nei suoi confronti per i contributi dovuti alla Gestione Commercianti alla quale era stata iscritta d’ufficio quale socia accomandataria di una s.a.s. che gestiva, locandolo, un unico immobile di proprietà.
Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali è lo svolgimento di un esercizio commerciale e la gestione dello stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale. Tale imprescindibile presupposto non ricorre nella fattispecie in cui una società in accomandita semplice esercita, come unica attività, la riscossione degli affitti ricavati da un immobile concesso in locazione ad altri, questa non essendo attività commerciale bensì modalità di godimento dei beni medesimi (conf. Cass. n. 3145/13, Corte Di Appello di Brescia n. 218/2015)
Il Tribunale ha accolto il ricorso.