Home > Diritto del lavoro > Contributi > Iscrizione alla Gestione Separata > Mancato pagamento dei contributi previdenziali > Reddito da lavoro autonomo e assenza di posizione previdenziale
Tribunale di Brescia
Nel caso di specie l’avvocato iscritto all’Albo degli avvocati non era iscritto alla Cassa previdenza forense ed aveva provveduto unicamente al versamento del contributo integrativo alla Cassa non essendovi tenuto secondo il regime vigente all’epoca dei fatti. Egli veniva, tuttavia, iscritto d’ufficio dall’INPS alla gestione separata poiché il contributo integrativo non è idoneo a costituire alcuna posizione previdenziale in capo al lavoratore autonomo non essendo un contributo calcolato sul reddito effettivo dichiarato ai fini Irpef.
L’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata rileva nel caso di esercizio di una professione autonoma abituale, ancorché non esclusiva (art. 53, co. 1, T.U. n. 917/1986), che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale, salvi i casi di esercizio: (i) subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali; e, se subordinato all’iscrizione ad un albo (ii) soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento (conf. Cass. n. 3044/2017). Non sussiste alcun rischio di duplicazione dei contributi in caso di versamento di un contributo integrativo ad un ente previdenziale (come una Cassa di previdenza) giacché esso non è idoneo a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista tenuto a corrisponderlo. La Cassa di previdenza, infatti, eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti ed il contributo integrativo non ha finalità pensionistica non essendo calcolato sul reddito effettivo dichiarato ai fini Irpef. Tale è la ratio universalistica della normativa che collega l’obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure complementare a seconda che l’iscritto svolga o meno un’ulteriore attività lavorativa (conf. Cass. Sez. Un. n. 3240/2010). L’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione nella gestione separata è, dunque, ai sensi dell’art. 2, co. 26, l. n. 335/1995, quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale In tema di prescrizione dei contributi dovuti dal professionista in percentuale sul reddito prodotto, solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi l’INPS viene posto in condizione di conoscere l’esistenza del credito da riscuotere. Prima di tale momento, in applicazione dell’art. 2935 c.c., l’Istituto non può avere alcuna possibilità di far valere il credito, non essendo a conoscenza dello svolgimento di un’attività autonoma (conf. Cass. ord. n. 7836/2016).
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione all’avviso di addebito per i contributi dovuti alla gestione separata, limitando le sanzioni dovute a quelle previste dall’art. 116, co. 8, lett. a), l. n. 388/2000.