Home > Diritto delle imprese > Società > Invalidità (nullità e annullabilità) delle deliberazioni sociali > Società a responsabilità limitata > Nomina dell'amministratore con deliberazione nulla > Annullamento degli atti per difetto del potere di rappresentanza
Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nel giudizio di impugnazione promosso dall’amministratore unico di una società a responsabilità limitata contro la deliberazione assembleare con cui la società aveva nominato un nuovo amministratore unico (in sostituzione del primo). Al riguardo, l’attore rilevava la nullità della deliberazione per violazione dell’art. 2479-bis, co. 5, e dell’art. 2479-ter, co. 3, c.c., essendo stata adottata dall’assemblea totalitaria in mancanza di regolare convocazione e senza previa informazione all’amministratore medesimo, così sostituito. L’attore inoltre deduceva l’illegittimità della deliberazione per mancanza di giusta causa, essendo la deliberazione asseritamente adottata in assenza di motivazioni espresse, pertanto, in ragione di tale illegittima “revoca”, chiedeva la condanna alla società a risarcire il danno subito. Infine chiedeva di dichiarare, in ogni caso, la nullità o l’inefficacia di tutti gli atti posti in essere dalla società convenuta per il tramite del nuovo amministratore unico, così nominato.
Il mancato rispetto di tutti i presupposti previsti dall’art. 2479-bis c.c., in tema di assemblea totalitaria, impedisce di considerare validamente adottata la deliberazione: infatti se all’assemblea non partecipa l’intero capitale sociale ovvero se tutti gli amministratori e sindaci non sono presenti o informati della riunione, non si verifica l’“effetto sanante” previsto dalla norma, quindi la deliberazione non può intendersi validamente adottata. Peraltro, fra le ipotesi di deliberazione assunta “in assenza di assoluta informazione”, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., devono essere ricondotti i casi in cui la convocazione materialmente manchi (conf. Trib. Milano 06.12.2012 e Trib. Roma 15.06.2015). L’accertamento della causa di nullità della deliberazione assembleare di revoca (e sostituzione) dell’amministratore, privando di effetti la deliberazione medesima, comporta che il rapporto tra l’amministratore (revocato e sostituito) e la società non sia mai validamente ed efficacemente cessato, sicché non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno dallo stesso formulata, presupponendo questa la revoca senza giusta causa dalla carica L’amministratore di società a responsabilità limitata non è legittimato a domandare l’annullamento degli atti posti in essere dalla società sulla base di un vizio (il difetto di potere di rappresentanza del nuovo amministratore) che può essere fatto valere unicamente dal soggetto rappresentato, ossia la stessa società, nel cui esclusivo interesse è previsto il rimedio di cui all’art. 1441 c.c.
Il Tribunale ha dichiarato nulla la deliberazione impugnata e rigettato le restanti domande.