Home > Diritto delle imprese > Società > Invalidità (nullità e annullabilità) delle deliberazioni sociali > Società per azioni quotata > Impugnazione delle deliberazioni assembleari > Conversione di azioni in misura non paritaria > Presupposti per l'accoglimento dell'azione di nullità
Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nel giudizio promosso dal socio di società per azioni quotata ai fini della dichiarazione di nullità delle deliberazioni adottate dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio e dall’assemblea straordinaria degli azionisti ordinari con cui la società aveva disposto la conversione in misura non paritaria di azioni di risparmio in azioni ordinarie. L’attore, inoltre, chiedeva l’annullamento degli effetti delle predette deliberazioni, nonché la condanna della società alla reintegrazione nel possesso del precedente pacchetto azionario. La società convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva, preliminarmente, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del socio attore.
Il rimedio della nullità in ambito societario, con particolare riferimento alle impugnative di deliberazioni assembleari aventi un oggetto asseritamente illecito, è volto alla tutela di interessi generali, sicché esso non può trovare applicazione laddove il socio lamenti, in concreto, la violazione di norme poste a tutela dell’interesse del singolo azionista non sussumibili in alcuno dei motivi di nullità tassativamente previsti (conf. Cass. n. 1624/2015 e Cass. n. 26842/2008). In caso di domanda di annullamento di deliberazioni assembleari da parte del socio di società per azioni, ai fini della dimostrazione della relativa legittimazione, non risulta sufficiente la produzione, da parte di quest’ultimo, di un estratto conto corrente bancario, dovendo il medesimo produrre la necessaria attestazione dell’intermediario abilitato ex art. 83-quinquies d.lgs. n. 58/1998.
Il Tribunale ha rigettato le domande attoree.