Home > Diritto del lavoro > Contributi > Esonero contributivo ex art. 1, co. 118 e ss., l.n.190/2014 > Società controllate e collegate (art. 2359 c.c.) > Assunzione del lavoratore in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda
Tribunale di Brescia
Nel caso di specie il datore di lavoro si era opposto all’avviso di addebito emesso dall’INPS con il quale l’Istituto contestava l’indebita fruizione del beneficio dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, co. 118-124, l. n. 190/2014, asserendo che i lavoratori assunti dipendevano da società da egli controllate in virtù di particolari vincoli contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentavano la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della medesima società controllata.
L’esclusione dal beneficio dell’esonero contributivo ex art. 1, co. 118-124, l. n. 190/2014 opera in caso di assunzione di lavoratori che nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge fossero titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, con società da questo controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o comunque con soggetti facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso datore di lavoro. A tal fine il controllo c.d. esterno di una società su di un’altra deve consistere nell’influenza dominante che la controllante esercita sulla controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali, presupponendo l’efficacia di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata (conf. Cass. nn. 15879/2007, 12094/2001). Non gode dell’esonero contributivo ex art. 1, co. 118-124, l. n. 190/2014 il datore di lavoro che assume lavoratori titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con società da egli controllate o collegate nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della legge.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione del datore di lavoro, non risultando sussistente il rapporto di controllo affermato dall’Inps.