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Tribunale di Brescia
Nel caso di specie la consulente personale degli investimenti, al fine di far conseguire ad un terzo il finanziamento da parte della banca: attivava un tipo di conto corrente con condizioni di favore; inseriva nell’anagrafe della banca dati erronei ed inoltrava all’organo deliberante della procedura una busta paga alterata nell’importo della retribuzione.
Incorre in una grave violazione degli obblighi fondamentali di diligenza e di fedeltà nell’esecuzione delle prestazioni lavorative di cui agli artt. 2104 e ss. c.c., il consulente personale degli investimenti che, al fine di far conseguire ad un terzo il finanziamento da parte della banca: (i) attiva un tipo di conto corrente con condizioni di favore, riservato ai parenti dei dipendenti attestando un legame di parentela non vero; (ii) inserisce nell’anagrafe della banca dati erronei; ed (iii) inoltra all’organo deliberante della procedura una busta paga dal contenuto manifestamente alterato nell’importo indicato quale retribuzione. Tale condotta è idonea ad incrinare definitivamente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro tanto più se le specifiche mansioni ricoperte dal lavoratore gli impongono, in ragione del ruolo rivestito, di operare nel rispetto della massima trasparenza e lealtà nell’attività di predisposizione delle pratiche di finanziamento e nei rapporti costanti con l’organo deliberante. La condotta posta in essere dal dipendente, consistente nella plurima violazione delle principali normative interne della banca, circolari ed ordini di servizio attinenti alla materia del conflitto di interessi ed all’inserimento dei dati nell’anagrafe dell’istituto, è idonea ad integrare la giusta causa del licenziamento.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di dichiarazione dell’illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa.