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Tribunale di Brescia

Il Caso

Nel caso di specie l’operaio addetto al c.d. appendimento di polli e tacchini alla catena e all’evisceramento dei capi animali non aveva dimostrato la condotta colposa della datrice di lavoro la quale, per contro, aveva fornito idonei elementi atti ad escludere l’imputabilità alla stessa di alcuna responsabilità nella causazione dei danni lamentati (i.e. attività formativa del personale in materia di sicurezza, visite sanitarie per i dipendenti, predisposizione di misure organizzative atte a evitare il sovraccarico degli arti superiori dei lavoratori, etc.)

La Massima

In tema di risarcimento del danno derivante da malattia professionale, la responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., non si configura quale ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto essa è connessa alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. È onere del lavoratore, che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa svolta, provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, il nesso tra l’uno e l’altro e, solo ove riesca a fornire la prova di tali circostanze, sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare, al contrario, di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e il difetto di collegamento causale tra la malattia del dipendente l’inosservanza di tali obblighi (conf. Cass. n.12467/ 2003).

La Decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso per genericità del quadro probatorio fornito dal ricorrente.

Il provvedimento


Tribunale di Brescia
Sentenza del 25 ottobre 2018, n. 822