Home > Diritto del lavoro > Infortunio sul lavoro > Violazione delle tutele sul lavoro (art. 2087 c.c.) > Risarcimento del danno
Tribunale di Brescia
Nel caso di specie il dipendente, assunto con mansioni di carpentiere, era stato incaricato di demolire dei muri in cemento armato con strumenti non adeguati allo svolgimento del lavoro (i.e. martello elettrico malfunzionante, scala in alluminio scorrevole, allungabile e non fissa al muro, assenza di protezioni di sicurezza) e, a causa della resistenza del cemento e della maggior forza richiesta nella demolizione, aveva perso l’equilibrio cadendo a terra infortunandosi
In forza degli artt. 2087 c.c. e 4 d.p.r. n. 547/55, il datore di lavoro è garante nei confronti del lavoratore e dei suoi beni personalissimi della salute ed incolumità fisico-psichica. Tale posizione di garanzia si fonda sull’obbligo di protezione dell’incolumità del lavoratore e sull’obbligo, concorrente e complementare, di controllo delle fonti di pericolo con cui il lavoratore può venire a contatto nell’espletamento della propria attività. Il livello minimo di comportamento diligente cui il datore di lavoro si deve necessariamente uniformare consiste nell’approntare tutti gli strumenti idonei, secondo la migliore scienza ed esperienza del momento storico in cui ha agito il lavoratore, ad evitare l’evento lesivo, sorvegliando, direttamente o a mezzo collaboratori, il loro concreto utilizzo da parte del lavoratore. Il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia ex artt. 2087 c.c. e 4 d.p.r. n. 547/55 che lo obbliga a assicurare al lavoratore un livello minimo di comportamento diligente.
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava improcedibili le domande svolte nei confronti del datore di lavoro e dell’appaltatore/sub- committente nel frattempo sottoposti a procedure concorsuali, con condanna del geometra di cantiere, quale condebitore solidale, al risarcimento dei danni in favore del lavoratore