Home > Diritto del lavoro > Licenziamenti > Licenziamento per giustificato motivo oggettivo > Mancato superamento del periodo di comporto, violazione degli obblighi contrattuali

Tribunale di Brescia

Il Caso

I principi sono stati espressi nell’ambito dell’impugnazione del licenziamento promossa dal lavoratore che rivendicava il mancato superamento del periodo di comporto, invocando la riconducibilità delle sue assenze ai casi previsti dal secondo comma dell'art. 26 del d.l. n. 18 del 2020. Al riguardo, il ricorrente deduceva: (i) di essere stato assunto come lavoratore svantaggiato ai sensi dell'art. 4 legge n. 381 del 1991; (ii) di aver contratto, nel corso del rapporto di lavoro, una patologia invalidante, di cui il datore di lavoro era sempre stato a conoscenza; (iii) di essere stato assente per 140 giorni da marzo a ottobre del 2020 in quanto paziente fragile COVID19, con necessità di isolamento come da certificato del medico curante; (iv) di aver ricevuto comunicazione di licenziamento per superamento del periodo di comporto nel gennaio 2021, senza alcuna comunicazione preventiva; (v) che il licenziamento era illegittimo e discriminatorio, perchè l'assenza per malattia non poteva essere computata ai fini del superamento del periodo di comporto, ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, in combinato disposto all'art. 74 del CCNL per i dipendenti e soci delle cooperative sociali del 27.02.2019 (che prevede un periodo di comporto di 24 mesi per le malattie di particolare gravità, ovvero disabilità). Costituitosi in giudizio, il datore di lavoro deduceva: (i) di non essere a conoscenza della malattia del dipendente (che non era da considerarsi disabile grave, né appartenente a una categoria protetta), la cui patologia non rientrava nel d.l. 18 del 2020, norma che non escludeva la computabilità dei giorni di isolamento certificato ai fini del comporto; (ii) che il ricorrente non aveva dimostrato il carattere discriminatorio del licenziamento.

La Massima

In caso di impugnazione del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, qualora il lavoratore - già affetto da patologia invalidante - provi il mancato superamento del periodo massimo di assenze per malattia (c.d. periodo di comporto, superato il quale il lavoratore subordinato può rischiare il licenziamento), perché paziente fragile COVID19, il licenziamento intimato dal datore di lavoro è illegittimo e il lavoratore deve essere reintegrato nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro a pagare un'indennità risarcitoria.

La Decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso.


Tribunale di Brescia
Sentenza del 27 luglio 2021