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Tribunale di Brescia
I principi sono stati espressi nell’ambito del ricorso, avverso l'ordinanza ex art. 1, c. 49, l. 92/2012 (resa all’esito della fase sommaria del c.d. rito Fornero), depositato dal lavoratore (già soggetto a precedente demansionamento, poi ritenuto illegittimo in altro e separato giudizio), che sosteneva, invocando le tutele di cui all'art. 18, c. 4 e c. 5 l. 300/1970:
Il Giudice analizza l'ordinanza ex art. 1, c. 49, l. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) impugnata dal lavoratore, di cui conferma la correttezza, rilevando, innanzitutto, che in un procedimento introdotto con il rito Fornero non è possibile statuire in ordine a pretese che esulano dall'impugnazione del recesso o dall'accertamento della natura del rapporto di lavoro; passa, poi, ad analizzare l'art. 5 l. 604/1966, in combinato disposto con l'art. 2697 cod. civ., in base al quale l'onere probatorio del datore di lavoro consiste solo nel dimostrare l'assenza del dipendente sul luogo di lavoro nella giornate oggetto di contestazione, onere che ritiene che il datore di lavoro abbia pienamente assolto, essendo, d'altro canto, il lavoratore effettivamente stato assente nelle giornate indicate, senza, peraltro, aver fornito alcuna valida ragione giustificatrice al riguardo; il datore di lavoro ha, infine, la facoltà per legge di modificare, previa idonea e tempestiva comunicazione al lavoratore, il calendario delle ferie. Cita, infine, l'art. 51 CCNL Cartai e Cartotecnici, che prevede la possibilità di licenziare legittimamente il lavoratore che si assenti ingiustificatamente dal luogo di lavoro per più di 5 giorni, ipotesi che sussiste anche nel caso in esame.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando la correttezza dell'ordinanza ex art. 1, c. 49, l. 92/2012, e ritenendo, quindi, legittimo il licenziamento intervenuto, con condanna del lavoratore al pagamento delle spese di lite.